Regolamento della Commissione Film CEI
Art. 1
Scopi
La Commissione Film CEI (di seguito “Commissione”) è un organo tecnico pastorale che ha come scopo specifico quello di dare, per mandato dell’Episcopato italiano, una valutazione dei film e delle serie-miniserie Tv sotto il profilo culturale, educativo, e a fini pastorali.
Art. 2
Compiti
Compito primario della Commissione è la valutazione pastorale dei film e delle serie-miniserie Tv in base ai criteri approvati dalla Presidenza della CEI. Alla stessa Commissione competono, inoltre, i seguenti compiti:
a) definire e aggiornare i criteri di valutazione dei film da sottoporre all’approvazione della Presidenza della CEI;
b) come settore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, intrattenere rapporti di reciproca informazione e collaborare alla funzione formativa e informativa nel campo della cinematografia e dell’audiovisivo tutto con persone, con enti ecclesiastici, aggregazioni e organismi pastorali operanti nell’ambito della comunicazione sociale (agenzie, quotidiani e settimanali cattolici, organismi ecclesiali rappresentativi di emittenti locali radiofoniche e televisive, Servizio Informatico CEI);
c) svolgere attività di studio e di consulenza per quei fenomeni e problemi della cinematografia e dell’audiovisivo che comportano implicanze pastorali, educative e culturali.
Art. 3
Composizione
§ 1. Essa è composta di sacerdoti, religiosi e laici qualificati per dottrina, prudenza pastorale, formazione accademica ed esperienza nel campo della cinematografia, dell’audiovisivo e della comunicazione sociale, nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
§ 2. Il Presidente della Commissione è il Direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali pro tempore. La Presidenza della CEI nomina, tra i componenti della Commissione, il Segretario su proposta del Presidente.
§ 3. I commissari di cui al § 1 durano in carica cinque anni.
Il numero dei membri della Commissione può variare, a giudizio della stessa Presidenza della CEI, secondo le opportunità, anche nel corso del quinquennio.
Gli eventuali nuovi membri restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.
Art. 4
Rapporti della Commissione con l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali
La Commissione, in quanto organo pastorale della CEI e per lo specifico della sua attività, è un settore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.
Art. 5
Compiti del Presidente
È compito del Presidente, che è il direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali pro tempore:
a) coordinare in sinergia con il Segretario gli esperti che si occupano della valutazione dei film;
b) redigere annualmente per la Presidenza della CEI una relazione sul lavoro della Commissione.
Art. 6
Compiti del Segretario
Al Segretario compete:
a) coordinare il lavoro dei membri della Commissione e, in sinergia con il Presidente, gli esperti che si occupano della valutazione dei film;
b) è incaricato di coordinare la pubblicazione di tutti i contenuti sul portale di riferimento della Commissione, le valutazioni dei film e delle serie-miniserie Tv;
c) coordinare la redazione delle schede di valutazione di film e serie Tv sulla base dei criteri a disposizione della Commissione;
d) curare la documentazione per il portale della Commissione;
e) predisporre il lavoro della Commissione, compresa la programmazione dei film o altro prodotto audiovisivo da visionare;
f) intrattenere e promuovere rapporti con uffici stampa, produzioni, distribuzioni ed emittenti di film e serie-miniserie Tv.
Art. 7
Sala di proiezione
La Commissione utilizza per le sue attività la Sala Cinema della CEI – sita in via Aurelia n. 796 – sempre all’interno delle competenze dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.
Le modalità e le condizioni d’uso sono regolate dall’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.
Art. 8
Consultori
Il Presidente della Commissione può designare, in via eccezionale, come consultori persone esperte che possano dare un contributo – non vincolante – alla realizzazione dei fini specifici della Commissione stessa.
Art. 9
Proiezioni
I membri della Commissione, in accordo il Segretario, procedono singolarmente alla visione dei film e serie-miniserie Tv partecipando ad anteprime stampa, proiezioni riservate per giornalisti, Festival e rassegne, come pure attraverso piattaforme streaming. In fase redazionale, per la pubblicazione della scheda sul portale della Commissione, i membri si confrontano con Presidente e Segretario per l’assegnazione della valutazione finale, secondo i criteri approvati dalla Presidenza della CEI.
Art. 10
Modifiche
Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dalla Presidenza della CEI su proposta della Segreteria Generale della CEI stessa.
Roma, 3 aprile 2024